Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le case assicurate furono esposte ai rischi e che andarono perdute.
tolto: L'assicuratore e' ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che risultano documenti presentati dall'assicurato.
tolto: L'ammessione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purche' l'assicurato dia cauzione.
tolto: La cauzione e' sciolta col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale.aggiunto: Codice di commercio-art. 616 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art616 · fonte del testo
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