Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: Se l'assicurazione e' fatta separatamente per cose che debbono essere caricate sopra piu' navi, indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e se il carico intiero e' posto sopra una sola nave, o sopra un numero di navi minori di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non e' tenuto oltre alla somma assicurata sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorche' avvenga la perdita di tutte le navi indicate: nondimeno egli ha diritto all'indennita' indicata nell'articolo 604, per le somme, rispetto alle quali l'assicurazione rimane senza effetto.aggiunto: Codice di commercio-art. 610 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art610 · fonte del testo
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