Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'assicuratore non e' responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciuto sotto nome di baratteria, se non e' convenuto il contrario.
tolto: La convenzione pero' cessa di avere effetto nell'assicurazione di una nave della quale sia stato nel contratto nominativamente indicato il capitano, se l'assicurato lo congeda e ne sostituisce un altro senza il consenso dell'assicuratore.
tolto: L'assicuratore non e' tenuto por le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, ne' per le tasse e diritti sotto qualunque siasi forma riguardanti la nave ed il carico.aggiunto: Codice di commercio-art. 608 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art608 · fonte del testo
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