Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chi da' il danaro a cambio marittimo non corre rischio, in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per forza maggiore.
tolto: Similmente colui che da' il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca la opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.
tolto: Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi e' convenzione contraria.aggiunto: Codice di commercio-art. 590 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art590 · fonte del testo
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