Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il prestito a cambio marittimo, eccedente il valore delle cose, sulle quali e' costituito, e' valido sino a concorrenza di questo valore, secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata e' restituito coll'interesse al corso di piazza.
tolto: Se pero' vi e' stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto, e la restituzione della somma prestata coll'interesse suddetto.
tolto: Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se e' dichiarato espressamente.aggiunto: Codice di commercio-art. 586 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art586 · fonte del testo
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