Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il prestito a cambio marittimo, eccedente il valore delle cose, sulle quali e' costituito, e' valido sino a concorrenza di questo valore, secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata e' restituito coll'interesse al corso di piazza.

tolto: Se pero' vi e' stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto, e la restituzione della somma prestata coll'interesse suddetto.

tolto: Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se e' dichiarato espressamente.aggiunto: Codice di commercio-art. 586 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art586 · fonte del testo