Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La relazione deve esser fatta al piu' presto, e non oltre ventiquattro ore dopo l'arrivo o l'approdo, davanti al presidente del Tribunale di commercio, o ad un giudice da lui delegato, e, dove non sia Tribunale, davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del Regno, e davanti al Regio console od a chi ne fa le veci, e, in mancanza, davanti all'autorita' locale, se ha luogo in un porto estero.

tolto: Quando la relazione e' fatta nel Regno, deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale di commercio. A tale uopo il pretore deve trasmetterla, senza ritardo, al presidente del Tribunale.aggiunto: Codice di commercio-art. 508 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art508 · fonte del testo