Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 143 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, deve risultare da prova per iscritto.
tolto: La scrittura costitutiva del pegno non ha alcun effetto rispetto ai terzi, se non e' trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale e' iscritta la nave, quando e' fatta nel Regno, o nei registri del Regio Consolato del luogo ove si trova la nave, quando e' fatta in paese estero.
tolto: In entrambi i casi, il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalita' della nave. A tal uopo gli amministratori della marina mercantile e gli uffiziali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, sa non e' loro presentato l'atto di nazionalita', salvi i casi preveduti negli articoli 478 e 480.
tolto: Nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalita'.
tolto: Per l'efficacia del pegno non e' necessaria la nomina di un custode.aggiunto: Codice di commercio-art. 477 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art477 · fonte del testo
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