Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 60 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il costruttore non puo' sciogliere il contratto, se non per causa di forza maggiore.
tolto: Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli articoli 1642 e 1643 del Codice civile.
tolto: Il committente puo' sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, si applica la disposizione dell'articolo 1641 del Codice civile.aggiunto: Codice di commercio-art. 474 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art474 · fonte del testo
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