Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La girata della fede di deposito e della nota di pegno dev'essere datata.
tolto: La prima girata della nota di pegno deve inoltre indicare:
tolto: 1. La somma e la scadenza del credito per cui e' accordato il pegno, e la misura e la decorrenza dell'interesse;
tolto: 2. La dichiarazione che il pegno fu annotato sulla fede di deposito.
tolto: La prima girata della nota di pegno dev'essere trascritta nel registro del magazzino, ed ivi sottoscritta dal girante.aggiunto: Codice di commercio-art. 460 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art460 · fonte del testo
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