Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il rischio dell'assicuratore di trasporti comincia dal momento in cui le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua fino al momento in cui sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi e' convenzione contraria.
tolto: La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio, o dei modi di spedizione, non fanno cessare il rischio dell'assicuratore nel solo caso in cui sono necessari all'esecuzione del trasporto.aggiunto: Codice di commercio-art. 443 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art443 · fonte del testo
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