Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Sono parificati ai danni d'incendio, se non vi e' convenzione contraria:

tolto: 1. I danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio;

tolto: 2. Le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguito allo scopo di sottrarle ai danni dell'incendio;

tolto: 3. I danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio;

tolto: 4. I danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni, od altri simili accidenti, ancorche' non ne sia derivato incendio.aggiunto: Codice di commercio-art. 437 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art437 · fonte del testo