Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo assicurato se vi fu dolo o frode per parte sua, e l'assicuratore di buona fede guadagna il premio.
tolto: Se non vi fu dolo ne' frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione e' valida a concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non e' tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto ad un'indennita' eguale alla meta' del premio, e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.aggiunto: Codice di commercio-art. 423 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art423 · fonte del testo
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