Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per il solo adempimento, o per il termine della riconsegna, si puo' sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.
tolto: Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.
tolto: Se puo' provarsi che il danno sofferto sia superiore alla pena, puo' chiedersi il supplemento.
tolto: Qualora la responsabilita' del vettore sia esclusa secondo le disposizioni degli articoli 398 e 399, non vi e' luogo a pena.aggiunto: Codice di commercio-art. 410 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art410 · fonte del testo
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