Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il vettore non e' obbligato ad eseguire la riconsegna delle cose trasportate, se la persona che si presenta a riceverle non adempie a quanto e' imposto dal contratto o dalla legge.
tolto: Se pero' il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate.
tolto: Se la lettera di vettura e' all'ordine, o al portatore, il vettore puo' ricusare la riconsegna, finche' non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto.aggiunto: Codice di commercio-art. 404 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art404 · fonte del testo
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