Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto, il vettore non ha diritto che alla meta' del prezzo di trasporto, e perde l'intiero prezzo di trasporto se il ritardo e' durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno che si provasse essere derivato.
tolto: Il vettore non e' responsabile del ritardo se prova ch'esso sia derivato da forza maggiore, o dal fatto del mittente o del destinatario.
tolto: La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo.aggiunto: Codice di commercio-art. 399 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art399 · fonte del testo
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