Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a di lui carico, e conseguentemente:

tolto: 1. Se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, al prezzo corrente, egli deve pagare al committente la differenza, qualora non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile, e che colla vendita fatta il mandante fu preservato da un danno;

tolto: 2. Se ha comprato per un prezzo superiore, il committente puo' respingere l'operazione, e considerarla fatta per conto del commissionario, se questi non offre di rifondergli la differenza del prezzo;

tolto: 3. Se la cosa comprata non corrisponde alla qualita' commessa, il committente puo' rifiutarla.aggiunto: Codice di commercio-art. 382 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art382 · fonte del testo