Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'institore deve sempre trattare a nome del preponente, e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome o la ditta del preponente, colla clausola «per procura,» od altra equivalente.
tolto: In mancanza di tale dichiarazione, l'institore contrae obbligazione personale, ma i terzi possono sempre esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore, appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, a cui questi e' preposto.aggiunto: Codice di commercio-art. 370 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art370 · fonte del testo
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