Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per esercitare il diritto indicato nell'articolo precedente, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, coll'invito a farne pagamento entro tre giorni, e coll'avvertimento che, in difetto, si procedera' alla vendita delle cose soggette al privilegio.

tolto: Il mandante puo' fare opposizione, con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine.

tolto: Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per l'opposizione e' aumentato secondo le disposizioni dell'articolo 147 del Codice di procedura civile.

tolto: Trascorso il termine dell'opposizione o rigettata la medesima, il mandatario puo', senz'altra formalita', far vendere le cose suddette secondo le disposizioni dell'art. 67.aggiunto: Codice di commercio-art. 362 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art362 · fonte del testo