Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: I partecipanti non hanno alcun diritto di proprieta' sulle cose cadenti nell'associazione, ancorche' da essi somministrate. Possono pero' stipulare che, nei rapporti fra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e, ove cio' non avvenga, hanno diritto al risarcimento del danno. Salvo questo caso, il loro diritto e' limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione, dei relativi profitti e delle perdite.aggiunto: Codice di commercio-art. 234 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art234 · fonte del testo
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