Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La nomina dei liquidatori dev'essere fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
tolto: Tanto per la nomina dei liquidatori, quanto per la surrogazione di essi per morte, rinunzia o rivocazione, e' necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il consenso di tanti di essi, che rappresentino la meta' del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione dei surrogatori e' fatta dall'autorita' giudiziaria ad istanza degli interessati.aggiunto: Codice di commercio-art. 209 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art209 · fonte del testo
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