Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le societa' non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore, o nominativi, per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente, secondo l'ultimo bilancio approvato.

tolto: Possono pero' emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi, a debito delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella Cassa dei Depositi e Prestiti, per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

tolto: L'emissione di biglietti di Banca, od altri titoli equivalenti, e' regolata da leggi speciali.

tolto: La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari.aggiunto: Codice di commercio-art. 170 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art170 · fonte del testo