Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Ogni vendita o cessione di azioni, fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della societa', e' nulla e di niun effetto; e l'alienante puo' essere costretto a restituire le somme che gli fossero per cio' state pagate. La nullita' ha luogo, ancorche' la vendita sia fatta colla clausola «ora per quando la Societa' sara' costituita,» o altra equivalente.

tolto: Non e' proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi.aggiunto: Codice di commercio-art. 136 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art136 · fonte del testo