Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per procedere alla costituzione della Societa' e' necessario che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, a siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale, consistente in numerario, che' e' rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, sempreche' dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

tolto: Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non siano intieramente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del loro valore nominale.

tolto: Le disposizioni della prima parte di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.

tolto: Le societa', che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.aggiunto: Codice di commercio-art. 130 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art130 · fonte del testo