Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nella costituzione della societa' i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o benefizio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni, o da obbligazioni al favore, ne' concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni.

tolto: Ogni patto contrario e' nullo.

tolto: Possono pero' i promotori riservarsi una partecipazione non maggiore di un decimo agli utili netti della societa' durante uno o piu' esercizi, ma non mai per piu' di cinque anni di esercizio, purche' questi non superino il terzo della durata della societa', ne' possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto se non e' approvata dall'assemblea accennata nell'articolo 133.aggiunto: Codice di commercio-art. 126 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art126 · fonte del testo