Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 245 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le entrate e le spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto, giusta le tabelle C e D, annesse alla presente legge, vengono determinate e riconosciute nella seguente misura:
tolto: a) La previsione per la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria per l'anno 1882 e' stabilita in lire 33,895,321 (lire trentatremilioni ottocentonovantacinquemila trecentoventuna);
tolto: b) Sono provvisoriamente riconosciuti in lire 58,386,976 78 (lire cinquantottomilioni trecentottantaseimila novecentosettantasei e centesimi settantotto), i residui attivi dell'anno 1881 e degli anni precedenti, salve le variazioni che risulteranno dal rendiconto generale consuntivo;
tolto: c) Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nel 1882 sono previste nella somma di lire 35,409,964 61 (lire trentacinquemilioni quattrocentonovemila novecentosessantaquattro e centesimi sessantuno);
tolto: d) La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria per l'anno 1882 e' definitivamente approvata in lire 27,997,558 40 (lire ventisettemilioni novecentonovantasettemila cinquecentocinquantotto e centesimi quaranta);
tolto: e) Sono provvisoriamente riconosciuti in lire 58,232,448 06 (lire cinquantottomilioni duecentotrentaduemila quattrocentoquarantotto e centesimi sei) i residui passivi dell'anno 1881 e degli anni precedenti, salve le variazioni che risulteranno dal rendiconto generale consuntivo;
tolto: f) I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1882 sono previsti nella somma di lire 30,276,725 94 (lire trentamilioni duecentosettantaseimila settecentoventicinque e centesimi novantaquattro), salvo i maggiori pagamenti che, per imprescindibili esigenze di servizio ed entro i limiti delle somme stanziate per la competenza del 1882 e pei residui del 1881 ed anni precedenti, potranno essere autorizzati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-07-05;858~art7 · fonte del testo
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