Art. 3 (Quaderno)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1872
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. 159 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'orario delle partenze verra' determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Societa', e potra' essere variato mediante preavviso di quindici giorni.
tolto: Le partenze dai punti estremi ed intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei Lavori Pubblici, o del Ministro di Sua Maesta' in Costantinopoli, oltre che per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il Commissario del Governo.
tolto: I ritardi ordinati dall'Amministrazione dovranno essere notificati alla Societa' tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre e non daranno diritto ad alcuna indennita'.
tolto: I piroscafi della Societa' non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale, a tenore delle Leggi.
tolto: Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in un porto estero, il processo verbale dovra' essere vidimato dal Consolato italiano, ed in mancanza da un'Autorita' del paese.aggiunto: Quaderno-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~quaderno-art3 · fonte del testo
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