Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. 159 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'orario delle partenze verra' determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Societa', e potra' essere variato mediante preavviso di quindici giorni.

tolto: Le partenze dai punti estremi ed intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei Lavori Pubblici, o del Ministro di Sua Maesta' in Costantinopoli, oltre che per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il Commissario del Governo.

tolto: I ritardi ordinati dall'Amministrazione dovranno essere notificati alla Societa' tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre e non daranno diritto ad alcuna indennita'.

tolto: I piroscafi della Societa' non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale, a tenore delle Leggi.

tolto: Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in un porto estero, il processo verbale dovra' essere vidimato dal Consolato italiano, ed in mancanza da un'Autorita' del paese.aggiunto: Quaderno-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~quaderno-art3 · fonte del testo