Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1872
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: Tutte le difficolta' a cui potesse dar luogo la esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausole del contratto saranno giudicate dai Tribunali ordinari, a meno che non trattisi di quistioni di competenza della Marina, nel qual caso sara' arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e meno in quelle quistioni commesse al Consiglio di arbitri stabilito all'articolo 10 della presente.aggiunto: Convenzione II.-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~art26 · fonte del testo
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