Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per ogni ritardo nelle partenze dai porti italiani, non giustificato da cause di forza maggiore, la Societa' incorrera' in una multa di lire cinquanta per ogni ora.

tolto: Se il ritardo si prolunga oltre le ore dieci, la multa sara' di lire cento per ogni ora dell'intero ritardo.

tolto: Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse in qualche porto o rada non contemplati nel suo itinerario, la Societa' incorrera' in una multa di lire duemila.

tolto: Per ogni ora di meno nelle soste nei porti di Ancona e di Brindisi, contemplate nell'articolo 6 della presente Convenzione, quando non sia giustificata da causa di forza maggiore, la Societa' incorrera' nella multa di lire duecento.

tolto: L'ammontare delle multe sara' ritenuto mensilmente sulla quota della indennita' dovuta alla Societa'.aggiunto: Convenzione II.-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~art19 · fonte del testo