Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Governo del Re, quando credera' giunto il momento opportuno per esercitare la facolta' consentita dall'art. 25 del testo unico delle leggi in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, potra' autorizzare la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa predetta, a effettuare il riscatto delle cartelle di credito comunale e provinciale 4 per cento mediante cartelle 3.75 per cento del tipo e dei tagli stabiliti nel R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, e con le norme sancite nel decreto medesimo, e a ridurre la provvigione dovuta pei prestiti ad annualita' costante alla misura uniforme di 15 centesimi per ogni 100 lire di capitale che annualmente rimane a mutuo.
tolto: Per effetto di queste disposizioni rimarranno anche modificati, in relazione al tipo di cartelle 3.75 per cento, gli articoli 19 e 24 del citato testo unico 5 settembre 1907, n. 751.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-18;543~art5 · fonte del testo
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