Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Giunta d'arbitri provvede inappellabilmente. Nel solo caso che insorga questione sulla esistenza, o sui limiti e sulla natura delle servitu' di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, possono gli interessati produrre gravame alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.
tolto: L'appello e' sospensivo, salvo alla Corte d'appello di ordinare la provvisoria esecuzione della decisione arbitramentale sulle istanze delle parti. L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni 30 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-02-28;72~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.