Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1869
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1869 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La tassa annuale verra' pagata a rate mensili anticipate, a norma della Tariffa A. Saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi di sospensione di lavoro, e pei meccanismi non adoperati durante un intiero mese, sempreche' la sospensione sia stata dichiarata al Sindaco entro il termine di tre giorni.
tolto: In prova del pagamento sara' rilasciata la relativa bolletta.
tolto: Il mese, per gli effetti della sospensione, sara' computato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1869-06-05;5111~art9 · fonte del testo
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