Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari rese edotte con informazioni motivate, almeno una volta all'anno, della capacita', operosita' e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrare il merito o il demerito.
tolto: Tali informazioni sono comunicate all'interessato, che lo chieda, per le proprie osservazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-18;512~art13 · fonte del testo
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