Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1883 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Coloro che nell'Agro romano, anche oltre la zona indicata nell'articolo 1, costruiranno fuori la cinta daziaria della citta' fabbricati di qualunque natura, godranno la esenzione dalla relativa imposta durante dieci anni da che questi saranno abitabili, od atti all'uso al quale sono destinati.
tolto: Saranno del pari ad essi estensibili le facilitazioni ed i beneficii concessi ai proprietari di terreni dall'articolo 16.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1489~art17 · fonte del testo
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