Provvedimento abrogato dalla l. 26 aprile 1983, n. 136.
Abrogato dal 18 maggio 1983
Provvedimento abrogato dalla l. 26 aprile 1983, n. 136.
Abrogato dal 18 maggio 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1971 al 18 maggio 1983. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'articolo 1. E' vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici. I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-03-03;125~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.