Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1980, come appresso: Ufficiali: Esercito (compresi i carabinieri)... n. 30 Marina.............................. n. 12 Aeronautica......................... n. 120 Sottufficiali: Esercito............................ n. 9.

Testo vigente dal 30 aprile 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149~art79 · fonte del testo