[1]Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

[2]Ufficiali: Esercito (compresi i carabinieri)............... n. 30; Marina............................. n. 6; Aeronautica.......................... n. 60. Sottufficiali: Esercito............................ n. 9; Marina............................. n. 2; Aeronautica.......................... n. 2.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art151 · fonte del testo