Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 marzo 1989, n. 88

9

con decorrenza dal 1 gennaio 1989

La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903".

Testo vigente dal 28 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 28 marzo 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 marzo 1989, n. 88

    La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art2 · fonte del testo