Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.

Testo vigente dal 18 luglio 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-01;404~art8 · fonte del testo