Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010. 82 parole tolte.
tolto: Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, quale e' previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, e' aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi. Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1840~artunico · fonte del testo
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