Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1985 al 28 dicembre 2013. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni. Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-08-08;413~art1 · fonte del testo
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