Provvedimento abrogato dalla l. 3 febbraio 1989, n. 35.
Abrogato dal 8 febbraio 1989
Provvedimento abrogato dalla l. 3 febbraio 1989, n. 35.
Abrogato dal 8 febbraio 1989
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1982 al 8 febbraio 1989. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalita' di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei medesimi posti nelle rispettive piante organiche. Nell'ipotesi di cui al comma precedente sara' data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti gia' utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1989, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-11-11;861~art4 · fonte del testo
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