1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, nei modi stabiliti dalla legge regionale. 2. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. 3. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi di cui sono destinatari. 4. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non puo' essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art44 · fonte del testo