1. La denominazione del capo IV del titolo V e' sostituita dalla seguente: "Difensore civico". 2. L'articolo 71 e' sostituito dal seguente: "Art. 71 (Difensore civico). - Con legge regionale e' istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalita' della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonche' i modi di esercizio degli stessi".

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art20 · fonte del testo