[1]Difensore civico

[2]Con legge regionale e' istituito l'ufficio del difensore civico che cura, a richiesta di singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale. La legge regola le modalita' di nomina e i modi di esercizio dei compiti del difensore civico.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art61 · fonte del testo