Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1937 al 9 maggio 2025. 278 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Quando si tratta di contestazioni patrimoniali, le Autorita' giudiziarie dello Stato in cui la decisione e' stata pronunziata sono competenti, ai sensi dell'art. 1, nelle ipotesi previste da convenzioni internazionali, o se si verifica uno dei casi seguenti: 1° quando nello Stato in cui la decisione e' stata pronunziata si trovava il domicilio del convenuto - o di uno dei convenuti se vi era litisconsorzio necessario - e purche' la contestazione non si riferisse al possesso od alla proprieta' di un immobile ovvero ad altro diritto reale sopra un immobile;
tolto: 2° quando, mediante una convenzione espressa in vista di contestazioni derivanti da rapporti giuridici determinati,il convenuto si era sottoposto alla competenza dell'Autorita' giudiziaria che si e' pronunciata; ovvero quando il convenuto, senza opporre alcuna riserva, si e' difeso nel merito della controversia, salvo che le parti avessero la cittadinanza dello Stato richiesto e fossero domiciliate sul suo territorio;
tolto: 3° quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale od una succursale sul territorio dello Stato da cui emana la decisione, e' stato ivi citato per contestazioni attinenti all'esercizio dello stabilimento o della succursale;
tolto: 4° quando l'azione e' basata sopra un atto illecito commesso nello Stato in cui la decisione e' stata pronunziata;
tolto: 5° se, sussistendo la competenza per quanto riguarda la domanda principale, si tratti di una domanda riconvenzionale in connessione con la domanda principale o con i mezzi di difesa contro di essa invocati;
tolto: 6° in maniera successoria, per le contestazioni fra gli eredi di un cittadino dello Stato in cui la decisione e' stata pronunziata;
tolto: 7° quando si tratta di un'azione reale avente per oggetto un immobile situato nello Stato in cui la decisione e' stata pronunziata.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-01-14;106~art2 · fonte del testo
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