Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009. 47 parole tolte, 35 parole aggiunte.
tolto: Gli aeromobili italiani e francesi adibiti a servizi regolari potranno utilizzare, in caso di forza maggiore, gli aeroporti o le basi idro-aviatorie trovantisi lungo la loro rotta, purche' queste basi siano aperte alla navigazione aerea pubblica; tali basi non potranno tuttavia essere utilizzate come scali commerciali.aggiunto: Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa all'impianto di linee di navigazione aerea-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1936-01-06;101~art3 · fonte del testo
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