Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta uscente. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente il Consiglio puo' essere convocato da un quinto dei consiglieri assegnati. Gli avvisi sono fatti pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta. La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal consigliere che, tra i presenti, e' stato eletto col maggior numero di voti. I due consiglieri piu' giovani svolgono le funzioni di segretari.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art6 · fonte del testo