Il Consiglio regionale, eletto secondo le leggi dello Stato, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta. La Presidenza provvisoria e' assunta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti; i due Consiglieri piu' giovani svolgono funzioni di segretari.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art10 · fonte del testo