La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, attribuisce ai comprensori previsti nell'articolo 50 del presente Statuto funzioni e compiti di elaborazione e attuazione di programmi di sviluppo economico e sociale. La legge regionale definisce le competenze dei comprensori in relazione alla programmazione regionale.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art57 · fonte del testo