I Comuni, le Province, i comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali partecipano alla programmazione economica e territoriale regionale. La Regione favorisce l'attivita' degli Enti locali, ne coordina l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e ne promuove le forme associative, nel rispetto della loro autonomia. La Regione si avvale, per l'attuazione dei propri piani di assetto territoriale, delle Province, dei Comuni, dei comprensori e delle altre forme associate.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art67 · fonte del testo